Pagare tributi IMU.

  • Servizio attivo .

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli)..


A chi è rivolto:

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'Imposta I.M.U. sono:

  1. tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale;
  2. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile.
  3. il genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
  4. per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  5. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario
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Descrizione:

Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Monteiasi, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. Non godono della suddetta esclusione, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, ai sensi la Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono assimilate all’abitazione principale:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che abbia costituito l’ultima residenza prima del ricovero.

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Come fare:

La base imponibile dell'imposta municipale propria per i fabbricati è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  4. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  5. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  6. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello vanale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici (generali o attuativi) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

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Cosa serve.

Per accedere al servizio occorre la dichiarazione IMU

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  • La dichiarazione IMU deve essere presentata su modello ministeriale "Dichiarazione IMU" entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali o aree assoggettabili al tributo..
  • Con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024 è stato approvato il nuovo modello Dichiarazione IMU, con relative istruzioni e specifiche tecniche..
  • La dichiarazione va presentata nei casi in cui la variazione non è desumibile dalle banche dati dell'ente, a titolo esemplificativo: valore area fabbricabile, uso gratuito, contratto di affitto di tipo concordato ecc..

Cosa si ottiene:

IMU

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Tempi e scadenze:

La scadenza per il pagamento del I acconto è il 17 Giugno

La scadenza per il saldo è il 16 Dicembre

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Accedi al servizio.

Il servizio è disponibile attraverso la piattaforma Servizi Digitali  .

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Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Ufficio Contabilità, economato, personale.

T (+39) 099 590 89 11

servizifinanziari@comunemonteiasi.it

pec: servizifinanziari.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it

Punti di contatto

Servizi contabili, finanziari, tributi e personale

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servizifinanziari@comunemonteiasi.it

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Pagina aggiornata il 29/11/2024

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