Edilizia Libera.

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Le attività in edilizia libera, sono tutte quelle contemplate dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001.


A chi è rivolto:

Cittadini.
I proprietari degli immobili o gli aventi titolo.

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Descrizione:

Le attività in edilizia libera, sono tutte quelle contemplate dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001. Sono interventi eseguibili senza la necessità di un titolo abilitativo, vanno comunque verificate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e devono essere eseguite comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La Comunicazione di Esecuzione Lavori (CEL) non è un titolo abilitativo, bensì una semplice comunicazione da presentare solo nel caso di interventi riconducibili ad attività in edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001.

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Come fare:

È necessario compilare la modulistica allegata e depositarla, unitamente ad un proprio documento di identità, presso l’ufficio protocollo del comune.

È possibile procedere anche attraverso l’invio di una mail protocollo.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it

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Cosa serve.

Il certificato serve a realizzare le seguenti opere, (art. 6 comma 1 D.P.R. 380/2001):

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
(ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale (CIL);
(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020)
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

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Cosa si ottiene:

La procedura si conclude per silenzio-assenso.

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Tempi e scadenze:

I lavori possono iniziare contestualmente alla presentazione della comunicazione, e nel caso delle opere di cui all'art. 6 comma 1, let. e-bis) del D.P.R. 380/2001.

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Documentazione:

Edilizia Libera.

Le attività in edilizia libera, sono tutte quelle contemplate dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001.

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